Camera di Commercio di Teramo
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News
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Opportunità economiche e commerciali con la Nigeria - Presentazione alle imprese e ai professionistiIncontro con inizio alle ore 10 del 23 maggio 2013 presso la Sala Convegni dell'Ente camerale
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Tariffe ridotte ed esenzione, fino al 30 settembre 2013 del pagamento delle spese di avvio
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Stanziata la somma di 40.000,00 per favorire l'attività di internazionalizzazione
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Comunicazione annuale entro il 30 aprile 2013
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Stranziata per l'anno 2013 la somma di euro 400.000 da destinare all'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti richiesti dalle imprese
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17-20 giugno 2013
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21-24 luglio 2013
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Dal 29 marzo 2013 per le richieste di verificazione relative agli strumenti MID gli interessati dovranno avvalersi di idonei laboratori autorizzati da Unioncamere
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Approvati dalla Giunta camerale i regolamenti di promozione economica, per l'anno 2013, a sostegno delle imprese della provincia di Teramo
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Si ricorda a tutte le imprese iscritte, non in regola con il versamento del diritto annuale 2012, che è possibile ovviare a tale inadempienza utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
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Pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013". Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile 2013
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Dal 13 febbraio stop al rilascio della certificazione antimafia camerale
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Con sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012, è stata sancita l'incostituzionalità per eccesso di delega della mediazione obbligatoria.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce il Registro FGAS.
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L'obbligo è sancito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179
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Disposte la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013 e il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012
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Il Diritto Annuale
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (a norma dell'articolo 18, comma 4, della "legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo (20% di quello dovuto per la sede principale) e un tetto massimo (pari a 200 euro) stabiliti con l'articolo 5, comma 1 del "Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011
Le unità locali di imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro) stabilito con l'articolo 5, comma 2 del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011.
Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro) stabilito con l'articolo 5, comma 3 del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011.
Sollecito pagamento diritto annuale 2012
La Camera di Commercio di Teramo ricorda a tutte le imprese iscritte, non in regola con il versamento del diritto annuale 2012, che è possibile ovviare a tale inadempienza utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Tale istituto consente al contribuente di sanare, entro un anno dalla scadenza del versamento, le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta di 1/5 rispetto a quella ordinaria del 30%.
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte, mentre le imprese iscritte nel 2012 sono tenute al versamento nel termine, perentorio, di trenta giorni dalla domanda di iscrizione. La scadenza del versamento per il 2012 era pertanto, per le imprese già iscritte, il 16 giugno 2012, prorogata al 9 luglio 2012 per i contribuenti interessati dagli studi di settore e per le imprese iscritte per la prima volta nell'anno 2012, entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, in tal caso il modello F24 dovrà essere compilato come sotto specificato:
Come compilare il modello F24:
Indicare nella sez. "Ici ed altri tributi locali "- nello spazio "Codice ente"- la sigla : TE
anno di riferimento: 2012
utilizzare il codice tributo: 3850 (importo del tributo)
utilizzare il codice tributo 3851 (interessi legali)
utilizzare il codice tributo 3852 (sanzione 6%))
Si ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 35 dell'art. 24 della Legge 449/1997, l'avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro Imprese.
Misure del diritto annuale per l'anno 2013
Restano pienamente valide anche per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite lo scorso anno.
Con la Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l’anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell’articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.
Con la Nota in questione vengono pertanto indicate le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2013 e confermata l’applicazione per l’anno 2013 anche dell’articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al fondo perequativo.
Diritto Annuale: scadenza prorogata per gli studi di settore e imprese individuali
Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione (in formato pdf 78 kB) ha disposto lo slittamento del termine di versamento - del primo acconto delle imposte sui redditi - dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione.
Lo proroga si applica anche al diritto annuale. Per maggiori informazioni consulta il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08 giugno 2012 (in formato pdf 172 kB).
Ravvedimento operoso: nota ministeriale
In materia di ravvedimento operoso si ricorda alle imprese interessate la nota del Ministero delle Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008.
Approvato il nuovo regolamento del diritto annuale
Modificato il regolamento per le sanzioni amministrative sul diritto annuale. In particolare non sono sanzionati i contribuenti che dimostrino di aver effettuato il pagamento del diritto degli anni 2001 - 2005 in compensazione senza versamento della maggiorazione dello 0,4%.
Possibili confusioni sugli avvisi di pagamento del diritto annuale
Da segnalazioni pervenute risulta che alcuni imprenditori hanno ricevuto, per posta, bollettini di pagamento per consultare il bollettino merceologico dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Tali comunicazioni vengono confuse, da chi le riceve, con il pagamento del diritto annuale, dovuto dalle imprese iscritte o annotate al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Pertanto, si ricorda a che il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato, esclusivamente tramite il modello F24 già utilizzato dalle imprese per il versamento di imposte e/o contributi.
Si precisa che la Camera di Commercio di Teramo non ha inviato e non invierà alcun bollettino di conto corrente postale.
Sanzioni
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 19 aprile 2005, il Decreto sulle sanzioni amministrative del diritto annuale delle Camere di Commercio, entrato in vigore il 4 maggio 2005 (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27.01.05, n. 54).
Testo del decreto (fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/)
Per informazioni
Ufficio Diritto Annuale
Carolina Ragusi - tel. 0861.335263
carolina.ragusi@te.camcom.it
Luigina Camillini - tel. 0861.335204
luigina.camillini@te.camcom.it
Indirizzo e contatti:
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