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REGISTRO IMPRESE

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Il Registro delle imprese è un registro pubblico che racchiude le informazioni riguardanti atti e fatti relativi alle imprese operanti sul territorio nazionale, tenuto da ciascuna Camera di Commercio - con riferimento alle imprese con sede o unità locali nella provincia di competenza - con modalità informatiche che ne consentono la consultazione in tempo reale.

Il Registro è consultato mediante l'estrazione di certificati e visure e tramite il rilascio di copie degli atti e dei documenti depositati.

Il Registro imprese è soggetto alla vigilanza del Giudice del registro, magistrato nominato presso il Tribunale del capoluogo di provincia. Il suo corretto funzionamento è assicurato dal Conservatore, un dirigente della Camera di commercio. Le società debbono presentare le domande e le denunce esclusivamente in via telematica o su supporto informatico, con firma digitale.

Nella sezione ordinaria del Registro Imprese sono tenuti ad iscriversi:

  • gli imprenditori individuali;
  • le società commerciali;
  • i consorzi con attività esterna e le società consortili;
  • i gruppi europei di interesse economico;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
  • le società cooperative;
  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie;

Nella sezione speciale si iscrivono:

  • gli imprenditori agricoli; 
  • i piccoli imprenditori;
  • le società semplici;
  • gli imprenditori artigiani (sola annotazione).

Guide e Modulistica


- Guida all'iscrizione e al deposito di atti nel Registro Imprese (La Guida contiene l'elenco degli atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza di iscrizione e deposito nel Registro delle Imprese, in applicazione dell'art.6 comma 2 ,lett.b),num.1 e ss. del Decreto-Legge 13 maggio 2011,n.70,convertito in legge 12 luglio 2011 n.106)
- Guida Comunica Starweb (rinvio al sito)
- Manuale operativo al deposito dei bilanci 2013
- Guida alla riforma del diritto societario
- Guida ATECO alle attività economiche
- Vademecum Società per Azioni (Unioncamere)
- Modulistica

Registro Imprese certificato UNI EN ISO 9001:2008


Accredia  Uniter-Italia

La Camera di Commercio di Teramo ha ottenuto il 23 dicembre 2004 la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (attualmente UNI EN ISO 9001:2008) per l'erogazione di servizi relativi al Registro delle Imprese: un'ulteriore testimonianza di qualità non solo nella gestione dell'Ente ma soprattutto nello svolgimento dei servizi all'utenza. L'Organismo Certificatore è Uniter, accreditato da ACCREDIA (ex Sincert), Ente italiano unico di accreditamento. L'obiettivo dell'adozione del sistema di Gestione della Qualità è quello di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, in un contesto in cui la qualità percepita dal cliente è continuamente oggetto di rilevazione e di misurazione.

Adempimenti per gli iscritti agli ex Ruoli: scadenza prorogata al 30 settembre 2013


La scadenza del 12 maggio 2013 per l’aggiornamento al Registro delle Imprese e al Rea delle posizioni precedentemente iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi è prorogata al 30 settembre 2013. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile scorso.

Le "Startup innovative" in Registro Imprese


Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup).
L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure una "società europea", le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 1.sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; 2.impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; 3.essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le start up innovative possono godere dei benefici previsti dal Decreto Sviluppo bis a condizione che si iscrivano nella sezione speciale del registro delle imprese.

Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, quest’ultime purchè si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, cioè entro il 16 febbraio 2013. Tuttavia, il MISE ha chiarito che questo termine è considerato perentorio ai fini del possesso dei requisiti qualificativi della Startup e non per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante in Registro Imprese (Nota 2660 dell'11.02.2013).

Per le societa’ gia’ iscritte al Registro delle Imprese la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL, utilizzando il modello informatico “S5” (indicando le informazioni richieste per le startup nel quadro dell’attivita’ prevalente dell’impresa e allegando l’autocertificazione prevista dalla legge).
Le società di nuova costituzione dovranno provvedere all’iscrizione sia nella sezione ordinaria sia in quella speciale, tramite il modello “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali (sede, oggetto, soci) e il modello “S5” per le informazioni richieste per le start-up (a cui è necessario allegare il modello autocertificazione).

Le start up innovative godono della totale esenzione :

* dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo
* dal pagamento del diritto annuale

Tale esenzione opera dal momento dell’iscrizione della sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione.


La legge n. 221/2012 prevede anche l’ulteriore ipotesi delle “società – incubatore certificato” di start-up innovative. Per quest’ultime i commi 6 e 7 prevedono che la disciplina sia integrata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per queste particolari imprese societarie è necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale prima di poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

CONSULTA IL SITO: startup.registroimprese.it

Autoriparatori: nuova attività di "meccatronica"


La legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, ha introdotto all'art. 1 della L. 122/2012 ("attività di autoriparazione") la nuova sezione della "meccatronica", che va a sostituire le due precedenti sezioni di "meccanica-motoristica" ed "elettrauto". Maggiori informazioni alla sezione Attività regolamentate - Autoriparatori.

PEC imprese individuali entro il 30 giugno


La legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (commi 1 e 2 dell'art.5), ha stabilito che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge.
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni: trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Dal 20 ottobre PEC obbligatoria per le imprese individuali


Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Registro Imprese: nuova modulistica informatica dal 1° giugno


A partire dal 1° giugno 2012 per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), dovrà essere utilizzata la nuova modulistica informatica realizzata secondo le specifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256).

A partire da tale data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto 2009, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici. Dalla stessa data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base del decreto ministeriale 30 marzo 2005.

Sarà, dunque, possibile utilizzare solo i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come il Comunica-Starweb, il software FedraPlus o altri programmi equivalenti.

Si ricorda che la nuova release del software Fedra 6.6.4 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti).

Attivo il sistema SSO – Sistema di Supporto Online


E' attivo dal mese di dicembre 2011 un nuovo strumento di dialogo tra Camera di Commercio e mondo dell'impresa. E' il "Sistema di supporto online" (http://apps.te.camcom.it/sso/), attraverso il quale è possibile inserire richieste di assistenza o informazione in aggiunta o in alternativa al contatto telefonico.
Il servizio di messaggistica non richiede registrazione da parte dell'utente, ma semplicemente l'inserimento del nome/cognome, indirizzo email, oggetto del quesito ed eventuali allegati per la visione da parte dell'Ufficio.
Ad oggi il servizio è attivo per l'area tematica del Registro delle Imprese.

Deposito PEC: ulteriori comunicazioni


All'indirizzo http://pec-registroimprese.infocamere.it/ è possibile inviare, facilmente e in soli 3 passi, la pratica di deposito della Posta Elettronica Certificata delle società da parte del legale rappresentante che sia in possesso di firma digitale.
Per inciso si ricorda che la PEC comunicata in ritardo (dopo il 29 novembre 2011) rappresenta ritardato deposito, per cui vanno applicate le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.
A questo proposito si comunica che la Legge 180/2011 recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (pubblicata in G.U. n.265 del 14.11.2011), prevede, all'art. 9, comma 5, il dimezzamento di tali importi (da 103,00 a 1.032,00 euro). Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti (29 dicembre 2011), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Comunicazione PEC: precisazioni


In merito alla comunicazione della PEC societaria, da effettuarsi entro il 29 novembre 2011, si forniscono le seguenti precisazioni:

  • La Camera non fornisce la PEC, che va acquistata presso uno dei gestori pubblicati sul sito DigitPa;
  • la casella va preventivamente attivata affinché la pratica di comunicazione vada a buon fine;
  • le cooperative e i consorzi devono comunicare anch'esse la PEC poichè la normativa e le circolari esplicative (L.2/2009; circolare 3645/C 2011) non prevedono esclusioni di sorta per queste società;
  • una stessa casella PEC può essere utilizzata e comunicata per diverse società, stante l'assenza di divieti a riguardo, ferme restando la responsabilità dei legali rappresentati circa la gestione, il mantenimento e la validità dell'indirizzo PEC comunicato;
  • Con parere reso il 24.11.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che per le società fallite non c'è obbligo di comunicare la PEC, a meno che le suddette società non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa (chiarimento del Giudice del Registro di Teramo); per le società sottoposte a concordato preventivo l'obbligo esiste ed è in capo al legale rappresentante o al commissario liquidatore a seconda della fase in cui si trova la procedura.

Entro il 29/11 è obbligatorio per le società comunicare la PEC al Registro Imprese


La Camera di Commercio di Teramo comunica che tutte le società che non abbiano già provveduto a farlo dovranno dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 29 novembre 2011, come stabilito dall'art. 16, co 6, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n.2/2009.
Tale indirizzo dovrà essere comunicato, entro il medesimo termine, al Registro Imprese, mediante una pratica telematica "ComUnica" in esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Si ricorda che l'unica modalità per comunicare l'indirizzo PEC è quella telematica; ulteriori tipologie di comunicazioni non saranno ritenute valide. Se la pratica è compilata con Fedra, il modulo da compilare è S2 - riquadro 5, codice atto A99. Con ComUnica-StarWeb (comunicazione unica impresa) bisogna andare nella sezione "Comunicazione PEC società" - "Crea nuova pratica".
Per agevolare le imprese, sul portale http://www.registroimprese.it/, è stata predisposta una procedura semplificata on-line che permette ai legali rappresentanti di effettuare in completa autonomia tale adempimento. 

Attivo dal 19 luglio 2011 lo "Sportello Assistito"


Operativo dal 19 luglio, presso la Camera di Commercio di Teramo, lo "Sportello Assistito" che fornirà assistenza e consulenza per tutti i servizi legati alla firma digitale e pratiche telematiche.

Quando?
Dal lunedì al venerdì, nell'orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Firma Digitale (2° piano sede camerale), sarà possibile ricevere consulenza e assistenza per tutti i servizi legali alla firma digitale.

Solo il martedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 presso il Registro delle Imprese (piano rialzato della sede camerale), sarà attivo uno sportello che fornirà assistenza e consulenza per il corretto invio delle pratiche telematiche.

Tematiche:
Assistenza e consulenza riguarderanno Telemaco, Firma digitale, Starweb, Comunica e indicazioni su modelli di pratiche.

... e in più ...
Gli studi professionali potranno richiedere l'assistenza in sede di un funzionario camerale. Tale intervento dovrà essere concordato con gli uffici contattando i seguenti numeri: 0861.335257-335258-335209

Consorzi con attività esterna: deposito situazione patrimoniale


Entro il 28 febbraio 2011, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2010, devono depositare presso il Registro delle imprese la “situazione patrimoniale” al 31 dicembre 2010.
Si ricorda che, in forza del richiamo contenuto nell’art. 2615 bis C.C. alle norme relative al bilancio di esercizio delle S.p.A., oltre allo stato patrimoniale, dovrà essere depositato anche il conto economico e la nota integrativa. I consorzi con attività esterna hanno l’obbligo del deposito della situazione patrimoniale in formato elettronico elaborabile (XBRL).
Non vanno, invece, depositati né il verbale di assemblea di approvazione della situazione patrimoniale né l’elenco dei consorziati.
Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositarlo entro 30 giorni dall’approvazione.

Scarica nota Infocamere

Comunicazione Unica: nuovi adempimenti


1. Nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare
L'art. 29 comma 6 del  D.L. 31/05/2010 n.78 convertito nella legge n.122 del 30/07/2010 prevede che il curatore fallimentare, comunichi entro quindici giorni dall'accettazione dell'incarico, per il tramite di COMUNICA, i dati necessari all'insinuazione al passivo.
A tale fine, in attesa della revisione della modulistica del registro imprese, l'adempimento in questione andrà effettuato compilando in caso di società il modello S2, riquadro 20  (codice 008 - rapporti del curatore) e, in caso di ditte individuali, il modello I2 riquadro 31 (codice 008 - rapporti del curatore) per indicare i seguenti dati:

a) denominazione società/ditta individuale, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;
b) nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;
c) data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

L'adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di euro 10,00.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.


2. Nuovi adempimenti con la Comunicazione Unica
L'art. 1 comma 4 della legge 22/05/2010 n. 73 di conversione del D.L. 25/03/2010 n. 40, allo scopo di contrastare l'evasione fiscale, prevede che alcune fattispecie di deliberazioni societarie devono essere obbligatoriamente presentate attraverso la Comunicazione Unica, al Registro delle Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e all'Inail.
Le fattispecie contemplate dalla norma sono le seguenti:
a) il trasferimento della sede all'estero; 
b) i conferimenti d'azienda; 
c) le fusioni; 
d) le scissioni.
Ai fini della compilazione della modulistica, è necessario distinguere tra le fattispecie di cui sopra.
a) Trasferimento della sede all'estero.
Il trasferimento della sede all'estero va iscritto attraverso la compilazione del riquadro 5 del modello S2.
Analogo campo non è invece previsto nei modelli destinato agli altri enti (Agenzia Entrate, Inps e Inail).
Per assicurare la finalità che si propone la norma, pur in assenza di specifici campi da valorizzare nella modulistica fiscale, previdenziale e assicurativa, il sistema informatico delle Camere di Commercio garantirà comunque la trasmissione di tali informazioni ai vari Enti.
b) Conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni.
Le altre delibere previste dalla norma, relative a conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni, dovranno invece essere obbligatoriamente trasmesse, attraverso la Comunicazione Unica compilando sia la modulistica di competenza del Registro delle Imprese che i modelli propri degli altri Enti (Agenzia delle Entrate e, ove ne ricorrano i requisiti anche Inps e Inail) che, per queste fattispecie prevedono i relativi campi. 

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività


Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 176, la legge n. 122 del 2010 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010. Con l’articolo 49, comma 4-bis, del testo vigente del decreto-legge si è provveduto, tra l’altro, a riformulare il testo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 introducendo la Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.
La SCIA prende il posto, pertanto, della “dichiarazione di inizio attività” (DIA).

Le attività in esame soggette a tale procedura sono le seguenti:

1)    Impiantisti di cui al D.M. 37/2008
2)    Autoriparatori di cui alla Legge 122/92
3)    Imprese di pulizie di cui alla Legge 82/94
4)    Imprese di facchinaggio di cui D.M. 221/2003;
5)    Agenti/rappresentanti di commercio di cui alla Legge 204/85; 
6)    Agenti di affari in mediazione di cui alla Legge 39/89.

La  SCIA sostituisce la DIA / CIA e, pertanto, le attività di cui sopra potranno essere avviate sin dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inserire nella Comunicazione Unica come allegato ai modelli del Registro delle Imprese o del REA.
A tal fine, per le domande relative alle attività di cui ai punti precedenti, è in corso di aggiornamento la relativa modulistica.

"Direttiva Servizi": in vigore il decreto attuativo


Dall’8 maggio 2010 è in  vigore il D.Lgs 16.3.20101, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che detta, tra l’altro una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere, assoggettandole, pur mantenendo fermo i requisiti tecnico, finanziari, professionali, morali e personali previste dalle singole legislazioni di riferimento – a dichiarazioni di inizio attività differita ( l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione) da presentare alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 19, comma 2, primo periodo della legge 241/90, corredate dalle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Nella fase transitoria  e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data  di applicazione delle disposizioni ministeriali sulle nuove procedure di iscrizione, la DIA  va presentata all’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio. L’ufficio provvederà a verificare il possesso dei requisiti  e, a seguito della comunicazione di inizio attività (CIA), ad iscrivere  provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli.
Nulla è innovato, limitatamente a tale periodo transitorio, rispetto all’iscrizione nel registro delle imprese, di coloro che esercitano le predette attività.

Dal 15 gennaio 2009 formato obbligatorio PDF/A per gli atti del Registro delle Imprese


L'articolo 6, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 prevede - in attesa delle specifiche tecniche XML che dovranno essere definite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) - che "...nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei..."

Si precisa che la conformità del documento informatico depositato (file) allo standard PDF/A deve essere verificata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 7 del precitato DPCM 10 dicembre 2008, con l'obbligo di rifiuto di iscrizione qualora l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine assegnato.

Il formato PDF/A (regolato dallo standard pubblico ISO 19005-1 Document management - Electronic document file for long-term preservation - part. 1 Uso of PDF 1.4 (PDF/A-1) può essere creato utilizzando diversi strumenti sia di estrazione "open source" e gratuiti - ad esempio Openoffice (http://it.openoffice.org/ ), versioni 2.4 e successive (File - Esporta in formato PDF - Scegliere l'opzione PDF/A-1) - ovvero soggetti a licenza e a pagamento quali ad esempio Adobe Acrobat Professional versioni 8.0 (www.adobe.it )

CALL CENTER REGIONALE REGISTRO IMPRESE:
0861 - 335.302 / 303 / 304
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 ale 13,30
Il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,00.

Per informazioni e assistenza:
SSO - Sistema di Supporto Online Registro Imprese Teramo
http://apps.te.camcom.it/sso/

Responsabile:
Lorenzo Pingiotti - Tel. 0861-335215
e-mail: lorenzo.pingiotti@te.camcom.it

Fax Registro Imprese:
0861-335201


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